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FONDO GARANZIA INPS FALLIMENTO: CREDITI DA LAVORO DIPENDENTE DIVERSI DA TFR



(DL 27/01/1992 n.80)

 

Sono retribuzioni maturate dal lavoratore e non pagate dal datore di lavoro insolvente. L’Inps indennizza – a seguito dell’intervento del FONDO DI GARANZIA - le retribuzioni maturate e non corrisposte degli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro rientranti  nei dodici mesi che precedono la data (dies a quo) della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in tribunale del relativo ricorso (circ. n.55 del 05/03/1998)

 

MISURA

 

Il limite massimo indennizzabile è pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali.Gli eventuali acconti percepiti durante il periodo in esame non sono detratti dal massimale CIGS, ma dal totale dei crediti relativi al periodo suddetto. (Sentenza Corte di Giustizia Europea del 04/03/2004).

 

IL PERIODO GARANTITO DAL FONDO

 

Il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data (dies a quo) della prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale.

  • se il lavoratore ha cessato il rapporto di lavoro prima dell'apertura della procedura concorsuale, la data, di norma, è quella del deposito in tribunale del primo ricorso che ha dato origine alle rispettive procedure concorsuali.

  • se il lavoratore ha agito in giudizio prima della suddetta data, il dies a quo è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso (Msg.15924 del 05.06.2006). Tuttavia:

  • La possibilità di anticipare il "dies a quo" ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene.

  • La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un'iniziativa giudiziaria

  • se il lavoratore ha effettivamente continuato a prestare attività lavorativa dopo l’apertura di una procedura concorsuale, il dies a quo è la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio o di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa.

  • Se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa, i dodici mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. Tale disposizione deve essere applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l’apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l’intero periodo successivo, sia stato sospeso.

  • se il Fondo interviene a seguito di esecuzione individuale, il dies a quo è la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro.

I CREDITI GARANTITI DAL FONDO

 

I crediti di lavoro che possono essere posti a carico del Fondo sono :

  • la retribuzione propriamente detta

  • i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive

  • le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità;

ESCLUSE :

  • l’indennità di preavviso

  • l’indennità per ferie non godute

  • l’indennità di malattia a carico dell’Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

I crediti di cui sopra possono essere corrisposti a carico del Fondo solamente se rientrano negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (tre mesi di calendario o, più precisamente, l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente)

 

N.B:

  • Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano, in tutto o in  parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo - per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione - la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi di cui al punto precedente.(Corte di Giustizia delle Comunità Europee, direttiva 80/987/CEE)

  • Nel caso in cui gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano con un periodo successivo all’apertura della procedura essi potranno essere posti a carico del Fondo se non corrisposti dalla procedura ed ammessi allo stato passivo in prededuzione.

IL DIES A QUO

 

Il Dies a quo è la data dalla quale "partire" per fissare l'arco temporale dei 12 mesi in cui si devono utilmente ricercare gli ultimi 90 gg del rapporto di lavoro.

 

PROCEDURE CONCORSUALI

  • Fallimento

  • Concordato Preventivo

  • Amministrazione straordinaria

  • Liquidazione Coatta Amministrativa

FALLIMENTO

 

DIES A QUO:

  • è la data della domanda diretta all'apertura del fallimento o, se più favorevole,

  • quella del primo ricorso diretto all'apertura della suddetta procedura concorsuale indipendentemente da chi l'abbia proposta oppure 

  • la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l’apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

  • Se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa, i dodici mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. Tale disposizione deve essere applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l’apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l’intero periodo successivo, sia stato sospeso.

N.B: Qualora il lavoratore, prima di questa data, abbia agito personalmente in giudizio per ottenere le somme dovute, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.

 

Inoltre

  • La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.,se non resa esecutiva, in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un'iniziativa giudiziaria

  • La possibilità di anticipare il "dies a quo" ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene.

DOMANDA

Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • DOVE: presso sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet www.inps.it/modulistica nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)

  • QUANDO:

  • DOPO che siano trascorsi 15 gg dal deposito dello stato passivo reso esecutivo, qualora non vi sia stata opposizione ad esso,oppure DOPO che sia stata emessa sentenza decisiva in merito all’opposizione

  • DOPO il decreto di ammissione al passivo ,in caso di ammissione tardiva dei crediti

  • DOPO la cessazione definitiva del rapporto di lavoro,se questo è proseguito dopo l’apertura della procedura concorsuale (esercizio provvisorio).In questo caso il TFR maturato durante l’esercizio provvisorio è a carico della curatela fallimentare.

Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 ; Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto)

  • modello CL (sr54) timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura 

  • copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva,copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo

  • attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e’ stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del 2° e 3° comma art. 98 L.F. (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale)

  • copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi

  • copia delle buste paga relative al periodo richiesto (se disponibili).

N.B.: La Corte di Cassazione (sez. lav. 12.07.1999 n. 7355), stabilisce che «Al fine di ottenere dall’Inps il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall’Ente previdenziale, cui non incombe l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto» e che rientra nei poteri regolamentari dell’Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all’accoglimento della medesima. (circ.74/2008 p.3.3)

 

Prescrizione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.3 ;Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 1 anno dalla chiusura del fallimento.

  • Il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la richiesta di ammissione al passivo senza aver interrotto la prescrizione con un qualunque atto valido.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA


DIES A QUO:

  • è la data del deposito in Tribunale del ricorso per la dichiarazione di insolvenza (art. 3 D.lvo 270/99) o la data della presentazione al Ministero delle Attività Produttive della domanda per l’ammissione alla procedura in caso di imprese di notevoli dimensioni (art. 2 legge 18.2.2004 n. 39 di conversione del decreto legge 23.12.2003 n. 347).

N.B:Qualora il lavoratore, prima di questa data, abbia agito personalmente in giudizio per ottenere le somme dovute, il dies a quo  da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.


Inoltre

  • La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.,se non resa esecutiva,  in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un'iniziativa giudiziaria

  • La possibilità di anticipare il "dies a quo" ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene.

DOMANDA


Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • DOVE: presso sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie INPS e sul sito internet  www.inps.it/modulistica nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)

  • QUANDO:  

  • DOPO la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, sempre che sia stato depositato lo stato passivo

Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto)

  • modello CL (sr54) timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura

  • copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva,copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo 

  • attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e’ stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del 2° e 3° comma art. 98 L.F. (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale)

  • copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi

  • copia delle buste paga relative al periodo richiesto (se disponibili).

N.B.: La Corte di Cassazione (sez. lav. 12.07.1999 n. 7355), stabilisce che «Al fine di ottenere dall’Inps il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall’Ente previdenziale, cui non incombe l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto» e che rientra nei poteri regolamentari dell’Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all’accoglimento della medesima. (circ.74/2008 p.3.3)


Prescrizione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.3 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 1 anno dalla chiusura della procedura.

  • Il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la richiesta di ammissione al passivo senza aver interrotto la prescrizione con un qualunque atto valido.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA


DIES A QUO :

  • è la data del ricorso in Tribunale per la dichiarazione di insolvenza (art. 195 L.F.) o, se precedente, la data del decreto di liquidazione emesso dall’autorità amministrativa che ha la vigilanza sull’impresa.

N.B:Qualora il lavoratore, prima di questa data, abbia agito personalmente in giudizio per ottenere le somme dovute, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.


Inoltre

  • La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.,se non resa esecutiva, in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un'iniziativa giudiziaria

  • La possibilità di anticipare il "dies a quo" ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene.

DOMANDA

Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • DOVE: presso la sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet www.inps.it/modulistica nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)

  • QUANDO:

  • DOPO che siano trascorsi 15 gg dal deposito dello stato passivo reso esecutivo, qualora non vi sia stata opposizione ad esso,oppure DOPO che sia stata emessa sentenza decisiva in merito all’opposizione

  • DOPO il decreto di ammissione al passivo ,in caso di ammissione tardiva dei crediti.

Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto)

  • modello CL (sr54) timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura

  • copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva,

  • copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo  

  • attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e’ stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del 2° e 3° comma art. 98 L.F. (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale)

  • copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi

  • copia delle buste paga relative al periodo richiesto (se disponibili).

N.B.: La Corte di Cassazione (sez. lav. 12.07.1999 n. 7355), stabilisce che «Al fine di ottenere dall’Inps il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall’Ente previdenziale, cui non incombe l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto» e che rientra nei poteri regolamentari dell’Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all’accoglimento della medesima. (circ.74/2008 p.3.3)


Prescrizione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.3 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 1 anno dalla chiusura della procedura.

  • Il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la richiesta di ammissione.

CONCORDATO PREVENTIVO


DIES A QUO:

  • è la data del deposito del ricorso per l’apertura della procedura (art. 161 L.F.).

N.B:Qualora il lavoratore, prima di questa data, abbia agito personalmente in giudizio per ottenere le somme dovute, il dies a quo  da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.


Inoltre

  • La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.,se non resa esecutiva,  in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un'iniziativa giudiziaria

  • La possibilità di anticipare il "dies a quo" ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene.

DOMANDA


Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • DOVE: presso la sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet www.inps.it/modulistica nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)

  • QUANDO:  

  • DOPO la pubblicazione del decreto di omologazione qualora non vi sia stata opposizione ad esso,oppure

  • DOPO che sia stata emessa sentenza decisiva in merito ad eventuali opposizioni.

Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);

  • modello CL (sr54) timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;

  • copia autentica del decreto di omologazione;

  • copia delle buste paga relative al periodo richiesto.

N.B.: La Corte di Cassazione (sez. lav. 12.07.1999 n. 7355), stabilisce che «Al fine di ottenere dall’Inps il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall’Ente previdenziale, cui non incombe l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto» e che rientra nei poteri regolamentari dell’Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all’accoglimento della medesima. (circ.74/2008 p.3.3)


Prescrizione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.3 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 1 anno dalla sentenza di omologazione

  • Il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la sentenza di omologazione senza aver interrotto la prescrizione con un qualunque atto valido.

PROCEDURA CONCORSUALE APERTA IN UN ALTRO STATO MEMBRO U.E.

 

Il Fondo di garanzia interviene anche nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

  •  l'attività del datore di lavoro sia svolta sul territorio di almeno due Stati membri;

  • l'impresa sia stata costituita secondo il diritto dello Stato membro dove è stata aperta la procedura concorsuale;

  • il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia e quindi sia prevista la contribuzione al Fondo.

Il Fondo interviene solo per le procedure aperte dopo l'entrata in vigore del decreto (6.10.2005).Danno titolo all’intervento quelle procedure che, anche nello Stato in cui sono state aperte, consentono l’intervento degli organismi di garanzia di cui alla direttiva 80/987/CEE e ss. modifiche.

 

DIES A QUO : ved. rispettive procedure concorsuali attivate.

 

DOMANDA

Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • DOVE: presso la sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet www.inps.it/modulistica nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)

  • QUANDO: ved. rispettive procedure concorsuali attivate.

Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);

  • copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di retribuzione dei mesi per i quali viene chiesto l’intervento);

  • dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche

  • Mod.CL/SOST (cod.SR55) da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

  • copia delle buste paga relative al periodo richiesto;

N.B.: La Corte di Cassazione (sez. lav. 12.07.1999 n. 7355), stabilisce che «Al fine di ottenere dall’Inps il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall’Ente previdenziale, cui non incombe l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto» e che rientra nei poteri regolamentari dell’Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all’accoglimento della medesima. (circ.74/2008 p.3.3)

 

ESECUZIONE INDIVIDUALE

 

DIES A QUO:

  • è la data del deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro (istanza  di pignoramento)

DOMANDA

Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • DOVE: presso la sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet www.inps.it/modulistica nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)

  • QUANDO: DOPO il verbale di pignoramento negativo

Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto)

  • Mod.CL/SOST (cod.SR55) 

  • decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento in quanto non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 della L.F.(quando non serve)

  • originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata;

  • copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati ed in particolare dei conteggi 

  • copia autentica del verbale di pignoramento negativo 

  • visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro

  • certificato di residenza del datore di lavoro;

  • copia delle buste paga relative al periodo richiesto (se disponibili).

Prescrizione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.3 Circ. n. 74 del 15/07/2008)

  • La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 1 anno dalla data del verbale di pignoramento

  • Il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data del pignoramento negativo senza aver interrotto la prescrizione con un qualunque atto valido.

EREDITÀ GIACENTE

 

Procedura aperta in caso di decesso del datore di lavoro, senza che questi abbia un erede, ovvero che l'erede abbia rifiutato l'eredità o l'abbia accettata con beneficio d'inventario.Documentazione da allegare (Circ. n. 74 del 15/07/2008) :

  • certificato di morte del datore di lavoro

  • originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito del lavoratore

  • copia autentica dello stato di graduazione di cui all’art. 499 c.c.

  • copia autentica del riparto finale

  • copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione.

N.B. : lo stato di graduazione di cui all’art. 499, comma 2, c.c., non è equivalente, sul piano giuridico, allo stato passivo delle procedure concorsuali e pertanto nessun pagamento potrà essere posto a carico del Fondo prima che sia terminata la liquidazione. (art.2 c.5 L.297/82)

 

DOMANDA PRESENTATA DAGLI EREDI DEL LAVORATORE

 

Circ. n. 74 del 15/07/2008

 

Oltre alla documentazione specifica del caso (fallimento,amministrazione straordinaria,liquidazione coatta amministrativa,concordato preventivo,esecuzione individuale) allegare:

IN CASO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA:

  • Certificato di morte del lavoratore dante causa o dichiarazione sostitutiva, da cui risultino lo stato civile, nonché l’ultimo domicilio

  • stato di famiglia aggiornato alla data del decesso o dichiarazione sostitutiva

  • eventuale delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi

  • atto di notorietà attestante:

  • le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza

  • che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato

  • l’indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l’assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione

  • l’indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l’esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione

  • che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata.

IN CASO DI SUCCESSIONE TESTAMENTARIA:

  • copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte

  • documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato)

  • eventuale delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi .

DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

 

La definizione avviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dal momento in cui la stessa è stata completata della documentazione necessaria (circ. 122 del 31/5/93 p 4.4 - circ. 44 del 7/3/83 Circ. n. 74 del 15/07/2008).

 

PAGAMENTO

 

Avviene presso la banca indicata nel prospetto di liquidazione inviato al richiedente, dietro presentazione di un documento di identità e firma della quietanza di pagamento.

 

N.B. non è possibile accettare deleghe se non quelle rilasciate tramite procura speciale, in cui sia chiaramente scritto che il procuratore ha il potere di rilasciare quietanza.

 

GESTIONE FISCALE

 

L'Inps è sostituto d'imposta, quindi il pagamento del T.F.R. è soggetto a ritenuta fiscale alla fonte,secondo la normativa vigente.

 

RICORSI

 

Indirizzati al Comitato Provinciale, devono essere presentati in carta semplice allo sportello Inps oppure spediti con raccomandata AR, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato.

Il Comitato ha 90 giorni per decidere, trascorsi i quali il lavoratore può ricorrere in giudizio.

 

AZIONE GIUDIZIARIA

 

Il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro un anno da:

  • negato accoglimento del ricorso

  • data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso (90 giorni) (art.4 c.1 dl 19, 9,1992 , n.384 convertito nella legge 14/11/1992 n. 438).

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