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Differenze tra il Vecchio e il Nuovo Regolamento Economico della CISL




1. Premessa e Applicabilità


Vecchio Contratto: La premessa sottolinea l'importanza della compatibilità con la disponibilità di bilancio, con un limite del 65% per le spese del personale rispetto alle entrate ordinarie .

Nuovo Contratto: Ribadisce il limite del 65% ma introduce la possibilità di superarlo temporaneamente per specifici progetti o in caso di turn-over del personale, con una proroga massima di dodici mesi in caso di necessità .


2. Assunzione e Tipologie di Contratti


Vecchio Contratto: Le assunzioni sono di competenza delle segreterie CISL e privilegiano i militanti dell'organizzazione .

Nuovo Contratto: Introduce nuove tipologie di contratti come il lavoro agile (smart working), il lavoro in somministrazione e il contratto di apprendistato professionalizzante, ampliando le possibilità di assunzione e flessibilità lavorativa .


3. Trattamento Economico


Vecchio Contratto: Include voci specifiche come la 13^ e 14^ mensilità, indennità di cassa e premio annuale di risultato .

Nuovo Contratto: Mantiene la struttura retributiva base ma aggiunge dettagli sulla stabilità dei trattamenti economici in caso di diminuzione degli iscritti, specificando le condizioni per la delibera della stabilità delle retribuzioni da parte della Presidenza .


4. Aspettativa Sindacale


Vecchio Contratto: Gli operatori in aspettativa sindacale ricevono un'indennità di mancato guadagno pari al livello retributivo precedente, depurata dalle ritenute previdenziali e assistenziali .

Nuovo Contratto: Specifica che l'aspettativa sindacale si applica anche ai distacchi sindacali retribuiti e introduce una contribuzione aggiuntiva per eventuali differenze tra l'indennità corrisposta e la retribuzione di riferimento .


5. Orario di Lavoro e Flessibilità


Vecchio Contratto: Definisce i giorni festivi e le modalità di riposo annuale, con un limite di ore per il lavoro supplementare .

Nuovo Contratto: Introduce la banca delle ore e maggiori dettagli sulla flessibilità dell'orario di lavoro, compresi i permessi per motivi di studio e visite mediche .


6. Sicurezza e Salute sul Lavoro


Vecchio Contratto: Regola principalmente le assenze per malattia e infortunio .

Nuovo Contratto: Amplia le norme sulla sicurezza e salute sul lavoro, includendo anche l'astensione obbligatoria e il congedo parentale, riflettendo una maggiore attenzione al benessere dei dipendenti.


Approfondimento sul Trattamento Economico nel Regolamento Economico CISL


Vecchio regolamento


Componenti della Retribuzione

  • Paga Base Tabellare: La retribuzione lorda è composta dalla paga base tabellare e da eventuali indennità e assegni ad personam​​.

  • 13^ e 14^ Mensilità: Sono previste due mensilità aggiuntive. La 13^ mensilità viene corrisposta a dicembre, mentre la 14^ mensilità viene corrisposta a giugno. In caso di inizio o cessazione del rapporto durante l'anno, l'operatore ha diritto a un numero di dodicesimi delle mensilità aggiuntive proporzionale ai mesi di servizio​​.

  • Scatti di Anzianità: Gli scatti di anzianità sono stati eliminati, ma eventuali scatti già maturati sono mantenuti "ad personam" e riassorbiti con i successivi miglioramenti economici​​.

  • Indennità di Cassa: Agli operatori che maneggiano denaro contante per un valore mensile superiore a 500 Euro viene corrisposta un’indennità mensile fino a un massimo del 7% della retribuzione tabellare. Questa indennità è utile ai fini del computo della 13^ e 14^ mensilità​​.

  • Premio Annuale di Risultato: Ogni struttura può prevedere un premio annuale di risultato, nel limite del 2% della retribuzione annua lorda, collegato a incrementi di produttività, innovazione e qualità. I criteri sono definiti annualmente dalle Segreterie​​.

Indennità Speciali

  • Indennità per Individuazione nel Ruolo di Datore di Lavoro: Agli operatori individuati come datori di lavoro può essere corrisposta una indennità forfettaria fino al 10% della retribuzione​​.

  • Indennità di Funzione: Per particolari funzioni di rappresentanza, contrattazione, organizzative e di gestione, può essere riconosciuta una indennità di funzione fino al 20% della retribuzione​​.


Nuovo Regolamento (2024)


Componenti della Retribuzione

  • Paga Base Tabellare: Rimane composta dalla paga base tabellare e da eventuali indennità e assegni ad personam. I divisori giornalieri e orari sono stabiliti in base all'orario di lavoro settimanale (36, 38 o 40 ore)​​.

  • Stabilità dei Trattamenti Economici: In caso di diminuzione degli iscritti, la Presidenza può deliberare la stabilità dei trattamenti economici, purché la diminuzione non superi il 10% e le entrate da tesseramento non diminuiscano rispetto all'anno precedente​​.

Mensilità e Indennità

  • 13^ e 14^ Mensilità: Come nel vecchio contratto, le mensilità aggiuntive sono corrisposte a dicembre e giugno. Il periodo di maturazione della 14^ mensilità è fissato dal 1° giugno al 31 maggio dell’anno successivo​​.

  • Indennità di Cassa: Rimane invariata, con una indennità mensile fino al 7% della retribuzione tabellare per chi maneggia valori​​.

  • Premio Annuale: Anche il premio annuale rimane nel limite del 2% della retribuzione individuale annua lorda, collegato a parametri di produttività, innovazione e qualità​​.

  • Indennità per Funzione di Datore di Lavoro: Confermata con un massimo del 10% della retribuzione. Include la necessità di attivare una polizza assicurativa​​.

  • Indennità di Funzione: Rimane la possibilità di riconoscere una indennità fino al 20% della retribuzione per funzioni particolari​​.

Riduzione Orario di Lavoro (ROL)

  • Vecchio Contratto: Il ROL prevedeva giorni di permessi retribuiti frazionabili in ore, con modalità di fruizione specificate annualmente.

  • Nuovo Contratto: Ogni anno sono previste giornate di permessi retribuiti la cui fruizione è frazionabile in ore: tre giornate per un regime orario di 36 ore settimanali, cinque giornate per 38 ore e sette giornate per 40 ore settimanali. Questi permessi non sono monetizzabili se non alla cessazione del rapporto, e devono essere utilizzati nell'anno di maturazione, pena la programmazione d'ufficio da parte del datore di lavoro​​.

Norme su Aspettativa e Fine Rapporto

  • Aspettativa Sindacale: L’indennità per i dirigenti sindacali in aspettativa non retribuita viene mantenuta, con adeguamenti annuali in base alla retribuzione figurativa. È possibile richiedere una contribuzione aggiuntiva per differenze tra l’indennità complessiva e la retribuzione di riferimento​​.

  • Trattamento di Fine Rapporto (TFR): Regolato dall’art. 2120 c.c. e dalla L. 297/82. Gli operatori possono aderire al Fondo Pensione CISL, con contributi sia a carico del lavoratore che della Struttura​​.

Preavviso di Licenziamento o Dimissioni

  • Vecchio Contratto: Stabiliva termini di preavviso generici.

  • Nuovo Contratto: Il rapporto a tempo indeterminato, a meno che non intervenga recesso per giusta causa, non può essere risolto senza preavviso, i cui termini sono:

  • Anzianità di servizio fino a 10 anni: 2 mesi

  • Anzianità di servizio superiore a 10 anni: 4 mesi In caso di mancato preavviso, la parte che recede deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso è interrotto da ferie e eventi come infortunio, malattia e maternità​​.

Questo approfondimento evidenzia come il nuovo regolamento mantenga gran parte della struttura economica del precedente, introducendo però maggiori dettagli sulla stabilità economica, nuove norme sulla flessibilità, sui benefici accessori e un'attenzione particolare alla fruizione dei permessi ROL e ai termini di preavviso.


Dott. David Lanza

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